E' stato firmato dal Ministro del Lavoro, Damiano, il decreto previsto dall'art. 1, comma 1176, della legge finanziaria 2007 (n. 296/06). La disposizione prevedeva che dal luglio scorso (comma 1175) fosse operativo in quanto i benefici normativi e contributivi rimanevano subordinati al possesso del DURC. Si attendono, alla pubblicazione del DM in Gazzetta dalla quale decorreranno i 30 giorni per la piena applicazione, le circolari applicative e le convenzioni previste dal DM stesso. 1175. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. A chi interessa (art. 1) A quanti, oltre che quelli gia' previsti per appalti, servizi, forniture pubbliche e lavori privati nell'edilizia, vogliono fruire dei benefici normativi e contributivi (a partire dalle riduzioni contributive quali ad es.: quelli per i contratti di inserimento, per le assunzioni con L. 407/90 o quelle la cui disciplina prevede un sottoinquadramento contrattuale quali ad es. i contratti di inserimento), e a quanti vogliono accedere ai benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Chi lo rilascia (art. 2) E' rilasciato dall'INPS, dall'INAIL e, se pur previa apposita convenzione con i predetti Enti, da altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (si pensi ad es. Enpals, Inpgi). Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC e' rilasciato anche, come avviene oggi, dalle Casse edili. In via sperimentale (per ventiquattro mesi) potranno rilasciarlo, per i propri aderenti, gli EBT previa convenzione approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Come viene richiesto e rilasciato (artt. 3, 5, 6, 7 e 8) Il DURC puo' essere richiesto dagli interessati stessi (con utilizzo di apposita modulistica unificata), da un professionista abilitato ovvero, nell'ambito delle procedure di appalto, dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati appaltanti e dalle SOA. In questi ultimi casi la richiesta ha luogo attraverso strumenti informatici. Il DURC e' rilasciato nel termine di 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari, salvo che emergono situazioni di irregolarita' nel qual caso il termine di 30 giorni è sospeso sino alla regolarizzazione. Questa costituisce una novita': la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dall'invito formulato dagli Istituti, Casse edili e Enti bilaterali. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione. Esso ha validita' mensile ovvero trimestrale nel solo settore degli appalti privati. Nel caso di fruizione di beneficio contributivo l'Istituto previdenziale per il quale si chiede il beneficio provvede alla verifica dei presupposti per il rilascio senza emettere il DURC. In merito alle irregolarita' occorre specificare che non si considerano tali i crediti per i quali sia stata disposta, se iscritti o meno a ruolo, la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Nel solo caso di partecipazione a gare di appalto non ostano impedimenti se tra le somme dovute e quelle versate risulti uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC. La regolarita' viene dichiarata oltre che in presenza di correntezza degli adempimenti, di rateizzazione, di compensazione per la quale sia stato documentato il credito o di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC (art. 9) L'articolo indica le cause ostative al rilascio del Durc per le condizioni di lavoro stabilendo in apposito allegato (A) le violazioni e il periodo di tempo nel quale il Durc non puo' essere rilasciato in relazione ad ogni tipologia di violazione. Si và dai 3 mesi (violazioni al riposo giornaliero di undici ore consecutive ovvero violazioni al riposo settimanale di ventiquattro ore ogni sette giorni) ai 24 mesi (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero omissione alla collocazione impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia). Le violazioni riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, a nulla valendo l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. Non sussiste impedimento qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione.
Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro
Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro
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