Il decorso della prescrizione ha valore oggettivo, perche' mira ad assicurare certezza ai rapporti giuridici, con la conseguenza che puo' verificarsi anche senza che il danneggiato ne abbia cognizione. Il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione e' solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Con la sentenza in epigrafe la S.C. ha chiarito che l'impossibilita' di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, e' solo quella che deriva da causa giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali [...] non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, ne il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessita' del suo accertamento [...] Ne consegue che puo' accadere che la prescrizione compia il suo corso senza che l'interessato sappia di essere titolare di un diritto. In materia di tutela della salute del lavoratore, dunque, la prescrizione triennale dell'azione nei confronti dell'INAIL inizia a decorrere dal momento in cui la malattia professionale si e' manifestata con certezza, ha raggiunto la misura di invalidita' indennizzabile e ne e' conoscibile l'eziologia professionale. Con quest'ultima espressione si fa riferimento, in particolare, non alla semplice manifestazione della patologia, ma alla possibilita' che un determinato elemento (nella fattispecie l'origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, [...] il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia. (Avv. Tiziana Cantarella)
Cass. Civ., Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19355 - Tiziana Cantarella
Cass. Civ., Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19355 - Tiziana Cantarella
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