La Consulta, pur rigettando la questione di legittimità costituzionale, ha riconosciuto che: la norma dell'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., la quale stabilisce che "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova" può essere interpretata, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale da applicare, senza perdere di mira l'obiettivo di una rapida soluzione del processo, tutte le volte in cui il rituale ampliamento del thema decidendum verificatosi nella prima udienza ne comporti la necessità in applicazione del principio del contraddittorio (Corte Costituzionale, Sentenza 12 novembre 2002, n.447 - Art.320 c.p.c., processo avanti il Giudice di Pace - Prima udienza).
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