L'Inpdap chiarisce le modalità di computo dell'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità successive all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 (17 agosto 1995), a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 774, legge n. 296/2007 (Finanziaria 2007), secondo cui l'IIS sulle pensioni di reversibilità deve essere calcolata nella stessa misura percentuale del trattamento di reversibilità, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta. Prima del recente intervento del legislatore, era sorto un corposo contenzioso circa il calcolo dell'IIS sulle reversibilità con decorrenza successiva alla legge n. 335/95 ma "collegate" a pensioni dirette liquidate sino al 1.12.1994, nel senso di richiedere che l'IIS venisse calcolata in misura intera e non in misura pari alla percentuale della pensione di reversibilità. L'orientamento giurisprudenziale formatosi era favorevole ai pensionati.
Circolare Inpdpap n. 22 del 9 agosto 2007 - Avv. Daniela Carbone
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