L'affidamento congiunto del minore ai genitori deve essere escluso qualora ciò non sia conforme all'interesse dello stesso, in quanto non idoneo a garantirgli l'equilibrio e la serenità necessari per il suo sviluppo. Ciò risulta conferme anche alla nuova normativa introdotta dalla L. n. 54/2006, che prevede quale regola generale quella dell' affido condiviso del figlio minore, salvo che questo si ponga contro il suo interesse (artt. 155 e 155 bis c.c.). (Nel caso di specie, veniva escluso l'affidamento congiunto della minore che incorreva in frequenti motivi di contrasto con la madre, determinati in parte anche dal credo religioso di quest'ultima e dai ripetuti tentativi di coinvolgimento della figlia). (Avv. Leonardo Lastei)
Corte di Appello di Roma, Sentenza 18 aprile 2007
Corte di Appello di Roma, Sentenza 18 aprile 2007
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