Secondo una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate al datore di lavoro che assume il figlio non spetta il bonus assunzione in quanto il rapporto di lavoro difetta dei requisiti della subordinazione e il legame familiare ha la prevalenza. L'Agenzia ha ritenuto che l'assunzione del proprio figlio come collaboratore familiare, da parte del genitore, pensionato, non avendo rilevanza ai fini previdenziali, e considerata l'esistenza del generico diritto-dovere di solidarieta' ed assistenza familiare che l'ordinamento pone in capo ai componenti di ogni nucleo familiare, non possa in alcun modo dar luogo ad una fattispecie rilevante ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 novembre 2002, n.349/E: Credito di imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
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