Lo svolgimento dell'attività di procreazione assistita e fecondazione artificiale necessita di specifico titolo abilitativo, non potendo essere annoverata all'interno della branca specialistica di ostetricia e ginecologia. In tal senso è significativo, infatti, il valore ermeneutico della legge n. 40 del 2004, che conferma al riguardo l'autonomia delle specifiche attività di procreazione rispetto agli altri settori. (Avv. Leonardo Lastei - www.laprevidenza.it)
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 12 gennaio - 11 settembre 2007, n. 4805 - Leonardo Lastei - www.laprevidenza.it
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