E' illegittimo il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25301. cogliendo il ricorso, ha affermato il principio secondo cui in caso di adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite il recesso durante il patto di prova deve ritenersi illegittimo, distinguendo riguardo alle conseguenze di tale illegittimità in base a due diverse ipotesi: 1) lo svolgimento di mansioni radicalmente diverse con quelle indicate nel contratto dà direttamente luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte gli effetti di caso, ivi compresa la necessità della giusta causa per intimare il licenziamento; 2) mentre, nell'ipotesi di mansioni semplicemente non coincidenti con quelle pattuite si ha come conseguenza il diritto alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno. (Gesuele Bellini - Responsabile della sezione pubblico impiego dell'osservatorio)
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 dicembre 2007, n. 25301 - Gesuele Bellini )

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