Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo, la Corte Costituzionale ha in sostanza vietato a Rete 4 e Tele + di continuare a trasmettere via etere dal 1° gennaio 2004 in poi (Corte Costituzionale, Sentenza 20 novembre 2002, n.466).
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