Il Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento gennaio 2008) ha reso noto di aver stabilito che i gestori telefonici non possono conservare i dati sulla navigazione dei siti internet effettuata dai propri utenti.
L'Autorità Garante, dopo aver precisato che la conservazione di tali dati non è ammessa neanche a fini di giustizia, ha evidenziato che i gestori possono solo conservare i dati del traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non altri tipi di informazione.
Il Garante ha quindi precisato che tale tipo di decisione si è resa necessaria al fine di veder tutelata la riservatezza degli utenti anche durante la navigazione su Internet.
Con questa decisione il Garante ha imposto agli operatori di telefonia la cancellazione di tutte le informazioni conservate sui siti visitati dagli utenti e la messa in sicurezza dei dati personali archiviati per legge.
L'Autorità Garante, dopo aver precisato che la conservazione di tali dati non è ammessa neanche a fini di giustizia, ha evidenziato che i gestori possono solo conservare i dati del traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non altri tipi di informazione.
Il Garante ha quindi precisato che tale tipo di decisione si è resa necessaria al fine di veder tutelata la riservatezza degli utenti anche durante la navigazione su Internet.
Con questa decisione il Garante ha imposto agli operatori di telefonia la cancellazione di tutte le informazioni conservate sui siti visitati dagli utenti e la messa in sicurezza dei dati personali archiviati per legge.
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