A decorrere dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all'art. 16 (congedo di maternità) e di cui all'art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere all'indennità di maternità subordinatamente all'effettiva astensione dall'attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.
Inps, Circolare 21 Dicembre 2007 n. 137
Inps, Circolare 21 Dicembre 2007 n. 137
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