A decorrere dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all'art. 16 (congedo di maternità) e di cui all'art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere all'indennità di maternità subordinatamente all'effettiva astensione dall'attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.
Inps, Circolare 21 Dicembre 2007 n. 137

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: