La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Sanremo dell'art. 1469-bis c.c., comma 2, per il motivo che esso non equipara al "consumatore" le piccole imprese e quelle artigiane. Secondo la Consulta: la preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l'id quod plerumque accidit sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti ? quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani ? che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità (Corte Costituzionale, Sentenza 22 novembre 2002, n.469).
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