Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è necessario che i soggetti indicati nell'art. 205 del D.P.R. n.1124/1965 (così come modificato dall'art. 10 Legge n.903/77) esercitino professionalmente un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. n. 15836 del 11 novembre 2002), precisando che, ai fini della tutela suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, anche se svolta in modo abituale, finalizzata al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato.
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