La Corte di Cassazione, sez. I penale, con la sentenza del 20 febbraio 2008, n° 7791 ha accolto il ricorso con il quale veniva negato, dalla magistratura di sorveglianza de L'Aquila, ad un detenuto in regime di 41 bis la richiesta di accedere al programma di procreazione assistita previsto dalla legge 40 del 2004. "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona" e, nei confronti dei detenuti, anche quelli al 41 bis, "non possono essere adottate restrizioni non giustificabili e non indispensabili a fini giudiziari" questo si legge nella motivazione della Suprema Corte, in riferimento alla decisione con la quale la magistratura
di sorveglianza de L'Aquila aveva dichiarato "il non luogo a provvedere" in merito al reclamo presentato contro il provvedimento con il quale il Dap, aveva rigettato la richiesta di accedere al programma di procreazione assistita. Il ricorrente aveva fatto presente che sia il Gup del Tribunale di Palermo, e poi anche il Presidente della Corte di Assise di Palermo, lo avevano autorizzato "al prelievo di liquido seminale al fine di consentire alla moglie, affetta da problemi....
Cassazione, sezione I penale, sentenza del 20.02.2008, n° 7791 - Cesira Cruciani

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