Il Garante per la Protezione dei dati personali (Provvedimento del 7.2.2008) ha reso noto di aver stabilito che d'ora in avanti, gli avvisi delle aste giudiziarie non dovranno più contenere i nomi dei debitori e ogni altro elemento personale che possa portare alla loro diretta identificazione.
Ma non solo.
L'Autorità ha precisato che tale tutela deve considerarsi estesa anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti come ad esempio i proprietari di immobili che confinano con l'appartamento messo in vendita.
Il Garante ha quindi precisato che tali tutele debbono essere tanto più garantite quando l'avviso viene pubblicato in Internet. Difatti, osserva il Garante, la consultabilità degli avvisi relativi al procedimento esecutivo negli appositi siti web, se da un lato assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, dall'altro determina una minore tutela alla riservatezza del debitore.
Ma non solo.
L'Autorità ha precisato che tale tutela deve considerarsi estesa anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti come ad esempio i proprietari di immobili che confinano con l'appartamento messo in vendita.
Il Garante ha quindi precisato che tali tutele debbono essere tanto più garantite quando l'avviso viene pubblicato in Internet. Difatti, osserva il Garante, la consultabilità degli avvisi relativi al procedimento esecutivo negli appositi siti web, se da un lato assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, dall'altro determina una minore tutela alla riservatezza del debitore.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: