In realtà la questione che segnaliamo oggi ai nostri attenti lettori è più complessa e presenta altri importanti aspetti che non compaiono nel titolo. La vicenda è questa: il Sig. V.F. ha prestato servizio presso l'Ente Poste Italiane (ora IPOST) dal 1971 al 1995. Nel 1986 venne riconosciuto affetto da "glaucoma cronico semplice", ma continuò a prestare servizio sino al 1995, appunto, quando fu posto in congedo per limiti di età. All'atto del collocamento a riposo il F. avanzò istanza di pensione privilegiata per il glaucoma. Visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera, gli fu riscontrato un glaucoma con degenerazione maculare, il che metteva in evidenza un quadro clinico - avverte la sentenza
- "dell'infermità in questione, riconosciuta nel 1986, progressivamente evoluto in forma peggiorativa nell'arco di circa un decennio di servizio attivo prestato fino al collocamento a riposo nel febbraio 1995". Ma qui comincia il calvario del povero F.. La C.M.O., infatti "ha riconosciuto tale infermità dipendente da causa di servizio, ma ha giudicato che la stessa non avesse comportato inidoneità dell'interessato al servizio cui era preposto durante la sua attività lavorativa". In altre parole: il F. aveva cessato il servizio solo per limiti di età, ma il glaucoma, ancorchè fortemente aggravatosi nei lunghi anni di servizio, non era tale da renderlo inabile allo specifico servizio presso le Poste. Quindi, niente pensione privilegiata! Presentato ricorso alla Corte dei Conti, il F. che aveva la qualifica di dirigente di esercizio, aveva sostenuto in parole semplici - che, essendo in pratica quasi cieco, avrebbe forse potuto fare qualche altro lavoro, ma non certo dirigere un ufficio postale! Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha chiesto un motivato parere della Commissione Medico Legale di Palermo al fine di accertare, appunto, se all'epoca del collocamento a riposo l'infermità "fosse specificamente tale da renderlo non idoneo al servizio in modo permanente ed assoluto". E qui il colpo di scena! La C.M.L. esamina gli atti, visita il ricorrente, riconosce "l'inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio considerata la tipologia delle mansioni cui era preposto che costituivano un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive", ma esprime il parere che l'infermità "non fosse riconducibile al servizio mancando in questo alcun fattore di rischio ex se d'insorgenza dell'infermità medesima"! Contesta l'Avvocato difensore, rilevando come il parere della C.M.L. fosse andato ultra petitum sia perché non le era stato chiesto di esprimersi sulla dipendenza dal servizio, sia perché tale dipendenza era già stata riconosciuta dalle Poste (che, precedentemente, gli avevano anche liquidato l'Equo Indennizzo!) e mai contestata nel corso del giudizio! E, a questo punto, diamo volentieri atto allo scrupolo ed alla competenza del Giudice che ha mirabilmente risolto la questione in favore del ricorrente affermando testualmente che: "Il ricorso merita accoglimento. In disparte la considerazione che l'oggetto del quesito posto al CTU con l'ordinanza istruttoria n.310/06 riguardava esplicitamente l'idoneità al servizio e non anche la dipendenza da causa del servizio, già ammessa dall'IPOST (v. deliberazione n. 1359 del 25 giugno 2001) deve rilevarsi che nello stesso parere reso dalla CML si dà atto della esistenza di fattori di rischio aggravanti insiti nelle prestazioni rese in servizio dal ricorrente onde l'infermità de qua non può che essere ritenuta, a motivo del suo aggravamento in servizio, riconducibile, proprio sotto tale profilo concausalmente all'espletamento delle mansioni lavorative, che sicuramente ne hanno determinato l'evoluzione peggiorativa come si dirà qui di seguito. In tale ottica l'affermazione fatta dal CTU. nel parere, reso in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che l'infermità oculare determinasse alla data del collocamento a riposo del F. la sua inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio non può essere scissa dall'altra affermazione dello stesso CTU secondo cui la tipologia delle mansioni cui era preposto il ricorrente potesse costituire un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive." In conclusione, ed in parole poverissime, la Corte ha riaffermato che, se una infermità, comunque contratta, si sia aggravata nel corso ed a causa del servizio, merita la pensione privilegiata, come se il servizio fosse stato la causa unica, diretta ed iniziale. (Fonte: Altalex - Nota di Massimo Cassiano)
Corte dei Conti , sez. Sicilia, sentenza 19.11.2007 n° 3127 - Massimo Cassiano

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