L'Agenzia delle Entrate (Circolare 21/E dello scorso 17 marzo), ha chiarito che la nuova base imponibile Irap (prevista nella Finanziaria 2008) non comporta alcun cambiamento della disciplina delle società di comodo, che dunque continua ad applicarsi nonostante i cambiamenti.
Pertanto, sia nel caso in cui le società non operative dichiarino un reddito Ires superiore a quello minimo presunto sia in quello in cui le stesse abbiano ottenuto l'accoglimento dell'istanza per la disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, si dovrà dichiarare obbligatoriamente un valore della produzione non inferiore a quello minimo incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base Irap.
Infine, nel provvedimento, l'Agenzia precisa che la possibilità di accedere allo scioglimento agevolato (applicazione di aliquote d'imposta sostitutive meno onerose rispetto a quelle previste dalla scorsa Finanziaria) è subordinata alla circostanza che la società abbia deliberato lo scioglimento o trasformazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008.
Pertanto, sia nel caso in cui le società non operative dichiarino un reddito Ires superiore a quello minimo presunto sia in quello in cui le stesse abbiano ottenuto l'accoglimento dell'istanza per la disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, si dovrà dichiarare obbligatoriamente un valore della produzione non inferiore a quello minimo incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base Irap.
Infine, nel provvedimento, l'Agenzia precisa che la possibilità di accedere allo scioglimento agevolato (applicazione di aliquote d'imposta sostitutive meno onerose rispetto a quelle previste dalla scorsa Finanziaria) è subordinata alla circostanza che la società abbia deliberato lo scioglimento o trasformazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008.
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