Il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza dell'A.G.O. presuppone che: a) la sentenza di cui si chiede l'esecuzione sia passata in giudicato; b) tale sentenza sia successivamente al passaggio in giudicato notificata al debitore; c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell'articolo 14 del d.l. 31-12-1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1997, n. 30 secondo cui "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; d) il deposito del ricorso per l'esecuzione del giudicato sia preceduto dalla notifica dell'atto di diffida - sottoscritto personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura - prescritto dall'articolo 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, costituente, per consolidata giurisprudenza, atto diverso e distinto dal precetto funzionale alla esecuzione forzata in sede civile (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128);
Tar Lazio, Latina, Sentenza 27.2.2008 n. 122

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