Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 21 marzo 2008) ha reso noto di aver stabilito che le catene alberghiere che raccolgono via web informazioni circa gli usi e le preferenze dei propri clienti per uso marketing, debbono ottenere preventivamente il consenso specifico del cliente.
Più in particolare, l'Autorità ha stabilito che per le finalità di marketing e di promozione commerciale, la richiesta di consenso, deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.
Il Garante ha quindi chiarito di aver vietato a una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito.
Più in particolare, l'Autorità ha stabilito che per le finalità di marketing e di promozione commerciale, la richiesta di consenso, deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.
Il Garante ha quindi chiarito di aver vietato a una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito.
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