Oggetto della controversia è l' interpretazione dell' art. 43 della l. n. 224 del 1986 ( siccome modificata dall' art. 5 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 e dall' art. 6 della l. 2 dicembre 2004 n. 299), che prevede in quale misura il collocamento in posizione di ausiliaria sia equiparabile al servizio effettivamente prestato. I ricorrenti sono cessati dal servizio rispettivamente in data 30 dicembre 1994 ( gen. Vito Crainz) 20 aprile 1995 ( gen. Gennaro Pucciariello) e 30 dicembre 1994 ( gen. Eros Tesolat). Tutti i ricorrenti sono cessati dal servizio ai sensi dell' art. 43, comma 5, l. 19 maggio 1986 n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo la menzionata normativa, nell' interpretazione resa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria 69/2005/PM), l' art. 43 della l. n. 224/1986 dà luogo, per gli ufficiali collocati in aspettativa
per riduzione dei quadri (ai sensi dell'art. 17 l. n. 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in servizio, prevedendo che compete a tali soggetti, quando cessano da tale posizione, il trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età....
Corte dei Conti, Toscana, Sentenza 7.4.2008 n. 65

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