Oggetto della controversia è l' interpretazione dell' art. 43 della l. n. 224 del 1986 ( siccome modificata dall' art. 5 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 e dall' art. 6 della l. 2 dicembre 2004 n. 299), che prevede in quale misura il collocamento in posizione di ausiliaria sia equiparabile al servizio effettivamente prestato. I ricorrenti sono cessati dal servizio rispettivamente in data 30 dicembre 1994 ( gen. Vito Crainz) 20 aprile 1995 ( gen. Gennaro Pucciariello) e 30 dicembre 1994 ( gen. Eros Tesolat). Tutti i ricorrenti sono cessati dal servizio ai sensi dell' art. 43, comma 5, l. 19 maggio 1986 n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo la menzionata normativa, nell' interpretazione resa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria 69/2005/PM), l' art. 43 della l. n. 224/1986 dà luogo, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri (ai sensi dell'art. 17 l. n. 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in servizio, prevedendo che compete a tali soggetti, quando cessano da tale posizione, il trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età....
Corte dei Conti, Toscana, Sentenza 7.4.2008 n. 65
Corte dei Conti, Toscana, Sentenza 7.4.2008 n. 65
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