Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 22 aprile 2008) ha reso noto di aver bloccato, in un sito, il trattamento dei dati personali degli alunni delle scuole che avevano ottenuto il contributo per l'acquisto di libri. Il Garante ha quindi stabilito che non è lecito inserire il nominativo degli alunni delle scuole medie inferiori, secondarie e superiori che hanno ottenuto il contributo per l'acquisto dei libri di testo.
Anche se tali informazioni non vengono affisse all'albo pretorio, né pubblicate sul sito istituzionale, secondo l'Autorità, la diffusione non è da considerarsi lecita poiché le informazioni sono comunque accessibili su richiesta. Inoltre, secondo il Garante, il trattamento dei dati contenuti negli atti dell'amministrazione comunale può essere effettuato dai consiglieri in ragione del loro mandato, ma sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati. Nel caso di specie, il Garante, che era intervenuto sulla diffusione di tali dati da parte di un Comune, ha precisato che le pubblicazione su Internet delle informazioni personali, rese in questo modo immediatamente accessibili a tutti attraverso una semplice ricerca per nome, è risultata illecita, in particolare perché eccessiva rispetto alle finalità per le quali le informazioni erano state raccolte.
Anche se tali informazioni non vengono affisse all'albo pretorio, né pubblicate sul sito istituzionale, secondo l'Autorità, la diffusione non è da considerarsi lecita poiché le informazioni sono comunque accessibili su richiesta. Inoltre, secondo il Garante, il trattamento dei dati contenuti negli atti dell'amministrazione comunale può essere effettuato dai consiglieri in ragione del loro mandato, ma sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati. Nel caso di specie, il Garante, che era intervenuto sulla diffusione di tali dati da parte di un Comune, ha precisato che le pubblicazione su Internet delle informazioni personali, rese in questo modo immediatamente accessibili a tutti attraverso una semplice ricerca per nome, è risultata illecita, in particolare perché eccessiva rispetto alle finalità per le quali le informazioni erano state raccolte.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: