L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 200/E del 16 maggio scorso) ha precisato che le detrazione per canoni di locazione possono essere applicate senza eccezioni e quindi anche se il contratto non riporta gli estremi di legge o se è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.
In particolare, nel provvedimento, sono state affrontate quatto questioni per le quali la detrazione è sempre ammessa: 1) contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; 2) contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; 3) contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, senza che si faccia riferimento alla stessa; 4) contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
In particolare, nel provvedimento, sono state affrontate quatto questioni per le quali la detrazione è sempre ammessa: 1) contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; 2) contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; 3) contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, senza che si faccia riferimento alla stessa; 4) contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: