La Terza Sezione bis del TAR del Lazio (Sentenza n. 5113/2008) ha stabilito che i documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente. Con questa decisione, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il ricorso di una società che si era vista respingere la richiesta di un finanziamento da altra società che deduceva di non aver mai ricevuto la richiesta dei chiarimenti che invece la richiedente dichiarava di aver inviato per fax.
Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge che "ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82, recante il 'Codice dell'amministrazione digitale', 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale' (l'ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")" e che "posto […] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue che […] un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".
Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio.
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Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge che "ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82, recante il 'Codice dell'amministrazione digitale', 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale' (l'ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")" e che "posto […] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue che […] un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".
Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio.
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