Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 17 giugno scorso) ha reso noto di aver segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di valutare l'adozione di una disciplina che regoli specificamente alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali determinati dall'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini, materia allo stato non disciplinata specificamente.
L'Autorità ha evidenziato che il problema, posto da interi condomini, è relativo all'installazione di tali impianti in aree comuni. Dall'esame di tale problematica è emersa l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni e, dall'altro, la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.
La problematica riguarda poi il fatto di chi, materialmente, deve esprimere il consenso; il proprietario o il conduttore? Ma ancora. Con quale tipo di maggioranza deve essere approvata l'installazione?
Il Garante ha infatti precisato alle Camere che non può essere sottovalutato il disposto di cui all'art. 615 bis c.p. che prevede sanzioni per chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.
L'Autorità ha evidenziato che il problema, posto da interi condomini, è relativo all'installazione di tali impianti in aree comuni. Dall'esame di tale problematica è emersa l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni e, dall'altro, la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.
La problematica riguarda poi il fatto di chi, materialmente, deve esprimere il consenso; il proprietario o il conduttore? Ma ancora. Con quale tipo di maggioranza deve essere approvata l'installazione?
Il Garante ha infatti precisato alle Camere che non può essere sottovalutato il disposto di cui all'art. 615 bis c.p. che prevede sanzioni per chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.
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