L'articolo 116 ("Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare") della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato, come noto, la disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Il regime sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 - illustrato dall'Istituto con circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ed ispirato in linea generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa[1] - ha, tra le altre disposizioni, rivisitato la fattispecie normativa dell'evasione contributiva. Sulla materia sono intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, c. 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.....
Inps, Circolare 5.6.2008 n. 66
Inps, Circolare 5.6.2008 n. 66
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