Attraverso l'art. 35 del decreto - legge n° 223 del 4.7.2006 (cd. "decreto Bersani") convertito poi, con modifiche, in legge n° 248 del 4.8.2006 il legislatore ha inteso delineare una tracciabilità del percorso che lega, in ordine alla responsabilità, le tre figure attorno alle quali si imperniano i rapporti di appalto e subappalto: il committente, l'appaltatore e il subappaltatore. Il comma 28 del citato articolo stabilisce la solidarietà passiva tra appaltatore e subappaltatore, a favore dei dipendenti del subappaltatore, in ordine al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui e' tenuto il subappaltatore. Il successivo comma 29, invece, disegna una impalcatura procedurale in forza della quale l'appaltatore è esonerato dalla responsabilità solidale allorquando, prima di pagare al subappaltatore il compenso concernente l'opera, la fornitura o il servizio affidati, acquisisce da quest'ultimo la documentazione comprovante gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente descritti al paragrafo precedente e ne verifica la correttezza. Appare palese l'intento del legislatore: da un lato si rafforzano le garanzie in favore dei lavoratori del subappaltatore; dall'altro si rende parte attiva l'appaltatore il quale, al fine di scongiurare un suo coinvolgimento nei debiti...
di Luigi Damiano - Responsabile del Servizio Ispezione del lavoro presso la Direzione Provinciale del lavoro di Perugia
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