Lo scorso 18 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge che predispongono "Misure contro gli atti persecutori" e "Misure contro la violenza sessuale" su proposta del Ministro delle Pari Opportunità e del Ministro della Giustizia.
Il primo provvedimento prevede l'introduzione nel codice penale del reato di "atti persecutori" (il cd. "stalking"), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni telefoniche). E' stato quindi previsto la pena della reclusione (da sei mesi a quattro anni) per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il secondo provvedimento prevede una fortificazione della tutela penale contro la violenza sessuale. E' stata quindi prevista l'introduzione del delitto di "violenza sessuale" e quello di "violenza sessuale di gruppo" tra quelli per i quali è prevista la pena dell'arresto in flagranza, con conseguente applicazione del rito direttissimo e immediato; la previsione di aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole (es. uso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima, la qualità di ascendente, genitore adottivo o tutore dell'autore del reato, il rapporto di dipendenza psicologica fra vittima e colpevole, lo stato di gravidanza della vittima).
Il primo provvedimento prevede l'introduzione nel codice penale del reato di "atti persecutori" (il cd. "stalking"), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni telefoniche). E' stato quindi previsto la pena della reclusione (da sei mesi a quattro anni) per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il secondo provvedimento prevede una fortificazione della tutela penale contro la violenza sessuale. E' stata quindi prevista l'introduzione del delitto di "violenza sessuale" e quello di "violenza sessuale di gruppo" tra quelli per i quali è prevista la pena dell'arresto in flagranza, con conseguente applicazione del rito direttissimo e immediato; la previsione di aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole (es. uso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima, la qualità di ascendente, genitore adottivo o tutore dell'autore del reato, il rapporto di dipendenza psicologica fra vittima e colpevole, lo stato di gravidanza della vittima).
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