Con la domanda odierna il sig. Alessio S.A., orfano di S.A. Gianpaolo, già dipendente dello Stato, studente iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Agricoltura Biologica e Multifunzionale, impugnava la determinazione Inpdap 26.4.2006 n.10161, con la quale era respinta la sua richiesta del 12.8.2005 di liquidazione della pensione di reversibilità, da percepire contestualmente alla madre Giuliana Simoncini. Il diniego dell'Inpdap era motivato dal fatto che "il sig. S.A....alla data del conseguimento della laurea avvenuta il 19.7.2005 risultava essere fuori corso", tenuto conto che "l'orfano studente universitario ha diritto alla pensione di reversibilità, quando il decesso del lavoratore è avvenuto durante il periodo di iscrizione ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea". In vero, il genitore era deceduto in data 26.7.2005 ed il ricorrente aveva appena conseguito la laurea triennale in data 19.7.2005. Peraltro, costui, in data 7.9.2005 presentava richiesta di iscrizione al corso di laurea specialistica in Agricoltura Biologica e Multifunzionale per l'anno accademico 2005/2006, e chiedeva all'Inpdap il riesame della richiesta de qua. L'istituto previdenziale negava, con la citata determinazione 26.4.2006, il beneficio richiesto. L'Inpdap si costituiva con memoria depositata in data 11.4.2008, chiedendo il rigetto della domanda. Precisava, in particolare, che nella fattispecie trovava applicazione la legge n.903/65 e ss. modif., per effetto dell'estensione prevista dall'art.1, comma 41, legge 335/95. Secondo tale norma il diritto al trattamento di reversibilità dell'orfano sorgerebbe solo se costui presenti i requisiti di studente universitario e di essere a carico del genitore. Secondo l'Inpdap, il ricorrente non possedeva i richiamati requisiti, poiché alla morte del genitore avvenuta il 26.7.2005 era fuori corso (lo era dall'anno accademico 2003) e, pertanto, aveva perso il diritto alla pensione.....
Corte dei conti Toscana, sentenza 19.6.2008 n. 459
Corte dei conti Toscana, sentenza 19.6.2008 n. 459
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