Con ricorso depositato il 17/8/1996, debitamente notificato, i ricorrenti, ex dipendenti dell'INPS transitati nei ruoli dell'ospedale "Busonera" di Padova e poi nell'ULSS n. 21 - a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale - chiedono l'annullamento dei decreti definitivi di pensione nella parte in cui non è stato loro riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 303/1974, il miglior trattamento pensionistico, tra quello INPS e quello INPDAP, nonché la riliquidazione della pensione con riferimento ai miglioramenti economici dei dipendenti INPS in servizio, come previsto dall'art. 33 della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inps n. 54/1970, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati. I ricorrenti rilevano come nella gestione previdenziale di provenienza (INPS) fossero iscritti al Fondo Integrativo Previdenziale (FIP), non previsto nella gestione di destinazione (CPDEL) e lamentano la mancata considerazione di tali contributi da parte dell'INPDAP, al fine di comparare i trattamenti pensionistici, e di aver ricevuto da quest'ultimo Ente previdenziale un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbero ricevuto se avessero conservato l'iscrizione all'INPS e al Fondo Integrativo previdenziale. L'INPDAP si è costituito con memoria in data 7/10/2004, ha dedotto con ulteriori memorie, instando in via preliminare per un rinvio della discussione per poter definire l'istruttoria per tutti i ricorrenti; in via principale ha chiesto la reiezione del ricorso ed in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale.....
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, Sentenza 5.6.2008 n. 612
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, Sentenza 5.6.2008 n. 612
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