Con ricorso depositato il 17/8/1996, debitamente notificato, i ricorrenti, ex dipendenti dell'INPS transitati nei ruoli dell'ospedale "Busonera" di Padova e poi nell'ULSS n. 21 - a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale - chiedono l'annullamento dei decreti definitivi di pensione nella parte in cui non è stato loro riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 303/1974, il miglior trattamento pensionistico, tra quello INPS e quello INPDAP, nonché la riliquidazione della pensione con riferimento ai miglioramenti economici dei dipendenti INPS in servizio, come previsto dall'art. 33 della delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Inps n. 54/1970, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati. I ricorrenti rilevano come nella gestione previdenziale di provenienza (INPS) fossero iscritti al Fondo Integrativo Previdenziale (FIP), non previsto nella gestione di destinazione (CPDEL) e lamentano la mancata considerazione di tali contributi da parte dell'INPDAP, al fine di comparare i trattamenti pensionistici, e di aver ricevuto da quest'ultimo Ente previdenziale un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbero ricevuto se avessero conservato l'iscrizione all'INPS e al Fondo Integrativo previdenziale. L'INPDAP si è costituito con memoria in data 7/10/2004, ha dedotto con ulteriori memorie, instando in via preliminare per un rinvio della discussione per poter definire l'istruttoria per tutti i ricorrenti; in via principale ha chiesto la reiezione del ricorso ed in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale.....
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, Sentenza 5.6.2008 n. 612

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