L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 200/E/2008) ha reso noto che sono possibili le detrazioni dei canoni di locazione anche se il contratto non riporta gli estremi di legge o se è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.
In particolare nel testo dell'Agenzia è stato stabilito che c'è la possibilità di usufruire della detrazione in tutti i seguenti casi: contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, senza che si faccia riferimento alla stessa; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
In particolare nel testo dell'Agenzia è stato stabilito che c'è la possibilità di usufruire della detrazione in tutti i seguenti casi: contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, senza che si faccia riferimento alla stessa; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
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