L'articolo 39 del DL 112/08 (decreto attuativo firmato lo scorso 10 luglio) ha previsto una semplificazione epr le aziende nella tenuta dei libri per i dipendenti. Il provvedimento ha infatti previsto l'abrogazione immediata per il libro matricola e il registro di impresa nonché la previsione di un libro unico del lavoro per il quale ci sarà tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008.
Il decreto ministeriale prevede quindi per le aziende il passaggio dal libro paga, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio (che dovranno essere tenuti sino alla fine dell'anno) al libro unico di lavoro (che dovrà essere obbligatoriamente conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione).
Il nuovo libro non dovrà essere conservato (come invece era per il libro di paga e di matricola) sul luogo dove si svolge l'attività lavorativa ma potrà essere tenuto presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, sulla base e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Nel provvedimento è stato stabilito che anche tale libro dovrà necessariamente essere vidimato da parte dell'Inail o di un soggetto autorizzato. Il decreto ministeriale ha infine previsto le sanzioni per l'omessa e/o infedele registrazione dei dati nel libro.
Il decreto ministeriale prevede quindi per le aziende il passaggio dal libro paga, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio (che dovranno essere tenuti sino alla fine dell'anno) al libro unico di lavoro (che dovrà essere obbligatoriamente conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione).
Il nuovo libro non dovrà essere conservato (come invece era per il libro di paga e di matricola) sul luogo dove si svolge l'attività lavorativa ma potrà essere tenuto presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, sulla base e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Nel provvedimento è stato stabilito che anche tale libro dovrà necessariamente essere vidimato da parte dell'Inail o di un soggetto autorizzato. Il decreto ministeriale ha infine previsto le sanzioni per l'omessa e/o infedele registrazione dei dati nel libro.
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