Con il provvedimento n. 310/2008, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che possibili essere attivati sistemi di localizzazione e sicurezza dei passeggeri a condizione che vengano adottate tutte le precise garanzie. In particolare, il Garante ha precisato che la fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e quindi l'efficienza del servizio, le società di trasporto pubblico possono utilizzare sistemi di localizzazione e di registrazione dei cd. eventi di guida, a condizione che vengano rispettate rigorosamente le norme a tutela del lavoratore.
L'Autorità ha così autorizzato un'impresa di trasporto pubblico all'installazione di un sistema satellitare di localizzazione basato sulla tecnologia Gps a condizione che la stessa tratti i dati solo nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e con il previo accordo sindacale o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
L'Autorità ha così autorizzato un'impresa di trasporto pubblico all'installazione di un sistema satellitare di localizzazione basato sulla tecnologia Gps a condizione che la stessa tratti i dati solo nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e con il previo accordo sindacale o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
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