Il Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato n. 310/2008) ha stabilito che quando si usano sistemi automatizzati per l'invio di pubblicità, è sempre necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario e ciò anche se i dati vengono estratti dalle elenchi telefonici categorici (es. Pagine Gialle).
Con questa decisione l'Autorità ha reso noto di aver vietato ad alcune società, l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali. Tali società inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati e ricavavano gli indirizzi dei destinatari da elenchi telefonici categorici (es. Pagine Gialle), da registri pubblici e anche tramite Internet. Il Garante ha quindi avuto modo di chiarire che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è sempre necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.
Con questa decisione l'Autorità ha reso noto di aver vietato ad alcune società, l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali. Tali società inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati e ricavavano gli indirizzi dei destinatari da elenchi telefonici categorici (es. Pagine Gialle), da registri pubblici e anche tramite Internet. Il Garante ha quindi avuto modo di chiarire che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è sempre necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.
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