La terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17152/2002) ha stabilito che la responsabilità della Pubblica Amministrazione nei casi di insidie stradali non è esclusa dalla condotta colposa del danneggiato. I giudici della Corte osservano al riguardo che "il nesso di causalità tra la situazione di pericolo e l'evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l'utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito), ma non per un'incompatibilità tra la responsabilità della pubblica amministrazione ex articolo 2043 c.c. per cosiddetta insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex articolo 1227, comma 1, c.c. [?] Se infatti si sostenesse - continua la Corte - che il solo concorso del fatto colposo del danneggiato già in astratto esclude una responsabilità della pubblica amministrazione, si giungerebbe a ritenere che l'unico elemento soggettivo rilevante nella fattispecie è quello del danneggiato, nel senso che, se esso è stato diligente, vi è responsabilità della pubblica amministrazione in presenza dell'insidia stradale, mentre, se esso è stato colposo, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa". Una volta stabilito che la responsabilità della P.A. non è incompatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato, spiegano i Giudici di Piazza Cavour, diventa esclusivamente una questione di merito accertare se il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno ovvero l'abbia determinato in modo autonomo.
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