Il Senato, lo scorso 17 luglio, con Ddl n. 866, ha convertito definitivamente in legge, il decreto che ha abolito l'ICI sulla prima casa. Il provvedimento dispone quindi la totale esenzione per la prima abitazione mentre sono esclusi dall'esenzione gli immobili signorili, le ville e i castelli, ai quali, pertanto, continua ad applicarsi solo la detrazione 'ordinaria' di Euro 103,29 su base annua.
Nel provvedimento è stato previsto il rimborso ai Comuni della minore imposta ed è stato stabilito che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dovranno essere indicate le modalità e i criteri per l'erogazione di tale rimborso.
L'attuazione del rimborso è demandata al Ministro dell'Interno che dovrà emanare un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il Senato ha poi disposto la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tale norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale. Sono naturalmente fatti salvi, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del decreto.
Ma ancora.
La legge (art. 2) ha previsto la detassazione degli straordinari e, in via transitoria, ha disposto l'introduzione di un regime fiscale agevolato. Ha anche previsto la rinegoziazione dei mutui per la prima casa prevedendo la possibilità (per quanti hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto), di chiedere agli Istituti di credito la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006.
Nel provvedimento è stato previsto il rimborso ai Comuni della minore imposta ed è stato stabilito che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dovranno essere indicate le modalità e i criteri per l'erogazione di tale rimborso.
L'attuazione del rimborso è demandata al Ministro dell'Interno che dovrà emanare un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il Senato ha poi disposto la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tale norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale. Sono naturalmente fatti salvi, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del decreto.
Ma ancora.
La legge (art. 2) ha previsto la detassazione degli straordinari e, in via transitoria, ha disposto l'introduzione di un regime fiscale agevolato. Ha anche previsto la rinegoziazione dei mutui per la prima casa prevedendo la possibilità (per quanti hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto), di chiedere agli Istituti di credito la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006.
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