L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati». 2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto: a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati; c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico...
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