Con direttiva 987/80 del 20.10.1980 il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo. In attuazione di detta direttiva lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2). Di recente, la disciplina del Fondo di Garanzia è stata integrata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002, che ha regolamentato le cd. situazioni trasnazionali. Sulla materia, nel tempo, sono intervenute decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale; inoltre due successive riforme del diritto fallimentare (la prima, introdotta dal decreto legislativo 9.1.2006, n. 5, è entrata in vigore il 16.7.2006; la seconda, introdotta dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, è entrata in vigore il 1.1.2008) hanno avuto notevoli riflessi sulle condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia. Si ritiene pertanto opportuno fornire un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia.
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