In via preliminare si rammenta che l'art. 2, comma 24, della citata legge, nel modificare l'art.81, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 T.U.E.L., ha limitato la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, alle seguenti cariche amministrative locali: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province. Per tali figure di amministratori locali si confermano le indicazioni fornite con la nota informativa n. 22 del 23.6.2003 dell'allora Direzione Centrale Entrate. In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 81, come modificato, e 86 del citato T.U.E.L., per le sopra elencate figure di amministratori locali, l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, ad eccezione degli assessori di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e dei presidenti di consigli di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali l'obbligo contributivo è carico dell'amministrazione di appartenenza che ha concesso l'aspettativa. Individuati i soggetti riguardati dalla normativa in questione, è utile altresì rammentare che la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo....
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