L'art. 5 del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l'altro previsto che siffatta tipologia contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto. Il requisito della forma scritta, in un primo tempo interpretato dal Ministero del Lavoro come mero requisito di regolarità dell'atto negoziale, è stato successivamente considerato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale (con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992) quale requisito essenziale del contratto a tempo parziale, con conseguente nullità dello stesso in carenza della citata forma scritta. Siffatto orientamento era giustificato non solo dalla chiarezza del dato letterale e dalla imperatività della norma, ma altresì da esigenze di tutela del lavoratore. La problematica è stata successivamente superata dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, il quale, al fine di incentivare la tipologia contrattuale in questione, ha stabilito, limitatamente ai rapporti part-time stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, che la forma scritta non è più necessaria per la validità di tale rapporto di lavoro, limitandone la valenza ai soli fini della....
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