Lo scorso 3 ottobre, il Consiglio dei Ministri, ha approvato definitivamente il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. All'approvazione si è giunti dopo aver ottenuto un accordo tra tutte le Regioni, le Province e i Comuni (conferenza unificata); accordo, grazie al quale, sono state apportate delle modifiche al disegno (poi recepite nel provvedimento definitivo).
Nel provvedimento si rende noto che l'attuazione del federalismo fiscale ha lo scopo di responsabilizzazione dei centri di spesa, la trasparenza dei meccanismi finanziari e il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici.
Il disegno di legge approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, contiene una delega per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione (così come modificato nel 2001 dalla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione), con cui è stata stabilita, in particolare, l'autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l'attribuzione a tali enti di tributi propri e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, oltre ad un fondo perequativo statale, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Nel provvedimento si rende noto che l'attuazione del federalismo fiscale ha lo scopo di responsabilizzazione dei centri di spesa, la trasparenza dei meccanismi finanziari e il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici.
Il disegno di legge approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, contiene una delega per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione (così come modificato nel 2001 dalla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione), con cui è stata stabilita, in particolare, l'autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l'attribuzione a tali enti di tributi propri e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, oltre ad un fondo perequativo statale, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
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