Lo scorso 9 ottobre, è stato pubblicato nella G.U. n. 237 il decreto-legge n. 155 riguardante misure urgenti per garantire stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Nel provvedimento è stato evidenziato che il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia e che, inoltre, la sottoscrizione può essere effettuata purché vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della stessa banca (con durata minima di 36 mesi).
Si legge ancora nel decreto che la sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, di determinati elementi, come l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca, e le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente e che, qualora . la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
Infine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle Banche italiane e alle succursali di Banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Nel decreto legge dello scorso 13 ottobre, sono state poi approvate altre misure al fine di facilitare il finanziamento delle Banche italiane. E' stato quindi stabilito che il MEF può effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche. Gli oneri per tali operazioni a carico delle banche sono stabiliti in base alle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il MEF può rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari.
Si legge ancora nel decreto che la sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, di determinati elementi, come l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca, e le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente e che, qualora . la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
Infine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle Banche italiane e alle succursali di Banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Nel decreto legge dello scorso 13 ottobre, sono state poi approvate altre misure al fine di facilitare il finanziamento delle Banche italiane. E' stato quindi stabilito che il MEF può effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche. Gli oneri per tali operazioni a carico delle banche sono stabiliti in base alle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il MEF può rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari.
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