La legge 30 dicembre 1991 n. 412 ha imposto agli Enti Gestori di forme di previdenza obbligatoria di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento. Stante il principio dell'unitarietà del procedimento amministrativo, l'Inpdap deve liquidare gli interessi moratori anche per i periodi di ritardo imputabili agli Enti/Amministrazioni verso i quali, naturalmente, l'Istituto ha il diritto-dovere di promuovere l'azione di rivalsa. Al fine di dare impulso all'attività di recupero e conferire uniformità all'operato delle Sedi, si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche, per il recupero a carico degli Enti datori di lavoro, della quota-interessi anticipata dall'Istituto. Al riguardo si sottolinea che l'azione deve essere obbligatoriamente esercitata verso qualunque Ente e Amministrazione, compresi gli Istituti Scolastici. Ciò premesso, si descrive in dettaglio la procedura di accertamento e riscossione dei crediti per interessi di rivalsa che deve essere attuata, allegando gli atti tipo da utilizzare per ogni singolo Ente o Amministrazione..... Note: gli allegati sono reperibili sul sito Inpdap
Vedi allegato
Vedi allegato
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: