E' ammissibile il deferimento alle Sezioni riunite di una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale sia riferito a pronunce tra Sezioni regionali ( contrasto c.d. orizzontale ) e tra Sezioni regionali e Sezioni centrali della Corte dei conti ( contrasto c.d. verticale ), conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 L. n. 161/1953 ed in considerazione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite. (Dott. Vittorio Raeli - Magistrato della Corte dei Conti)
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