Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale, ha emanato una Circolare (n. 27 del 10 novembre) con la quale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 23 del DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008. Nella Circolare è stato dunque chiarito la questione relativa alla durata del contratto, alla trasformazione anticipata del rapporto, alla formazione esclusivamente aziendale, alla formazione e responsabilità del datore di lavoro, al sotto-inquadramento e profili retributivi, alla cumulabilità dei rapporti di apprendistato. Nel provvedimento si legge ancora che, al fine di semplificare le procedure burocratiche, il DL 112/2008 abroga esplicitamente la comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione, le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all'ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica nonché la visita sanitaria prima dell'assunzione come apprendista. Il contratto di apprendistato professionalizzante, introdotto con decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, prevede che in tutti i settori di attività possano essere assunti i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
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