Con la sentenza impugnata la Sezione Lazio ha riconosciuto il diritto della sig.ra T. E. alla pensione di guerra di sesta categoria della Tab. A con decorrenza dal 1° novembre 1989, oltre gli interessi legali sui singoli ratei fino al soddisfo; e ciò avendo ritenuto ammissibile la domanda presentata nel mese di ottobre 1989 per il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in seguito alla violenza carnale subita dalla ricorrente nel maggio del 1944, che aveva dato luogo al trattamento temporaneo di ottava categoria di Tab. A per anni due dal 1949 ed alla indennità una tantum di Tab. B per anni due. La sentenza, notificata il 18 marzo 2005, è stata impugnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appello notificato il 18 aprile 2005 e depositato il 6 maggio 2005. Nel gravame l'appellante deduce violazione degli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel rilievo che il rapporto pensionistico doveva considerarsi esaurito e non riattivabile sulla base della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità n. 561 del 1987, non avendo l'interessata presentato alcuna istanza per il risarcimento dei danni non patrimoniali entro i termini di prescrizione e decadenza previsti da tali disposizioni e non potendo, nella specie, farsi applicazione dell'art. 24 dello stesso D.P.R. nella considerazione che la ricorrente, pur vantando un precedente provvedimento concessivo, non ha presentato nei termini di legge specifica domanda per il risarcimento del danno morale. In subordine, deduce violazione di legge circa la decorrenza degli interessi legali, osservando che questi spettano non dalla scadenza di ciascun rateo ma dalla data di emissione del provvedimento amministrativo n. F.T. 12174 del 7 ottobre 1997. L'appellante chiedeva, contestualmente la sospensione della sentenza impugnata....
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