Come è noto, l'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese. Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l'Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi». La questione ha peraltro dato luogo, nel tempo, al sorgere di due diversi orientamenti giurisprudenziali, entrambi i quali erano stati fatti propri da diverse sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Il primo orientamento - sostenuto dalle sentenze 27 novembre 2002 n. 16798, 22 ottobre 2003 n. 15822 e 8 luglio 2004 n. 12630 - fonda il requisito territoriale sul luogo ove il lavoratore ha svolto la propria attività e si è iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità. Il secondo orientamento (fatto proprio dalla sentenza 9 febbraio 2004, n. 2409) riteneva invece che si dovesse far riferimento al luogo ove ha sede l'impresa che riduce il personale e nel quale è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991.
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