Il giudizio de quo ha come sfondo fattuale una peritonite insorta ad un paziente all'esito di intervento chirurgico di polipectomia endoscopica effettuato all'interno di una struttura sanitaria universitaria. Nella sentenza in esame la Cassazione ha ribadito come resta a carico del medico - struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto. La distinzione, osserva la Corte, tra prestazione facile e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al medico. L'art.2236 c.c. non ha alcuna rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione......
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