Sulla G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, è stata pubblicata la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008). L'art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008. Il comma in esame introduce una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità.
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