Il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n.223 fino al 31 12 2007 ha previsto che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Il beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.Il Ministero competente ha precisato che la condizione si realizza anche nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato presso aziende colpite da calamità. Si evidenzia che il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, all'art. 6, ha disposto che le Regioni "delimitino" i territori nel caso in cui le aziende abbiano diritto alle provvidenze "compensative" previste dal medesimo D.lgs. e che il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze a base della richiesta.
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