Sono pervenute da alcune sedi periferiche richieste intese a conoscere le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità (o della quota parte spettante) ovvero alla prosecuzione del pagamento a favore degli orfani maggiorenni studenti universitari, il cui originario trattamento pensionistico decorra da data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei casi - in particolare - di interruzione del corso di studi, passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi. Le perplessità derivano dalla circostanza secondo la quale le suindicate fattispecie dovrebbero ricadere nella disciplina del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la cui applicazione dovrebbe quindi continuare a valere la prassi amministrativa fondata su disposizioni interne impartite prima del subentro dell'INPDAP nella titolarità della gestione e pagamento delle pensioni pubbliche. A tale proposito, esaminata la questione prospettata, la scrivente, considerando manifestamente irragionevole l'attuazione di differenti modalità di soluzione a posizioni pensionistiche sostanzialmente identiche e per non svantaggiare, conseguentemente, gli aventi diritto, alla luce anche dell'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, ritiene opportuno modificare i criteri fin qui seguiti, disponendo che il diritto o meno alla prestazione deve essere valutato in base alla normativa vigente al momento in cui si è realizzato il presupposto di fatto e di diritto richiesto dalla legge.
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